SISTEMA
ELETTORALE
Il
sistema si basa sulla legge 25 marzo 1993 n. 81, integrata dalla legge
30 aprile 1999, n. 120
ELEZIONE
DIRETTA DEL SINDACO
Il
sindaco è eletto a suffragio universale e diretto. I candidati alla
carica di sindaco devono dichiarare, all'atto della presentazione della
candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per
l'elezione del consiglio comunale.
La
scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per
l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei
candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo,
al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste
con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico
voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle
liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di
tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla
carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando
un segno sul relativo rettangolo. In sostanza, cioè, è permesso il
"voto disgiunto": votare, cioè, per una lista di una
coalizione e per il candidato di un'altra.
Nei
comuni superiori ai 15.000 abitanti (10.000 in Sicilia, 13.000 in
provincia di Bolzano e 3.000 in provincia di Trento) è proclamato
sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti
validi. Se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta si procede a
un secondo turno elettorale (il ballottaggio) che ha luogo la seconda
domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i
due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno
il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è ammesso al
ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste
per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore
cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa
al ballottaggio il candidato più anziano di età.
Per
i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con
le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I
candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette
giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con
ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il
collegamento nel primo turno.
Dopo
il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha
ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti,
è proclamato sindaco il candidato collegato con la lista o il gruppo di
liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la
maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è
proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età.
Nei
comuni inferiori ai 15.000 abitanti (10.000 in Sicilia, 13.000 in
provincia di Bolzano e 3.000 in provincia di Trento), si procede al
ballottaggio solo nel caso di assoluta parità fra due candidati al
primo turno. Normalmente, dunque, è eletto sindaco il candidato che ha
ottenuto il maggior numero di voti al primo turno.
ELEZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nelle
liste dei candidati le donne o gli uomini non possono essere
rappresentati in misura superiore ai due terzi dei consiglieri
assegnati.
Per
l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun
gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di
sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di
liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza
del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i
quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei
consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.
Ciascuna
lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i
quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di
quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla
lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e,
a parità di quest'ultima, per sorteggio.
Se
ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i
posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine
dei quozienti.
Nell'ambito
di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di
esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1,
2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo
di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il
numero dei seggi spettanti ad ogni lista.
Qualora
un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo
turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già
conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia
ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60
per cento dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di
liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi.
Qualora
un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo
turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia
già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene
assegnato il 60 per cento dei seggi, sempre che nessuna altra lista o
altro gruppo di liste collegate abbia già superato nel primo turno il
50 per cento dei voti validi.
I
restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste
collegate ai sensi del comma 4. Una volta determinato il numero dei
seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in
primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati
alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista
che abbia ottenuto almeno un seggio.
In
caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di
sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è
detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste
collegate. Sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di
ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In
caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati
che precedono nell'ordine di lista. |