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CAI Sezze |
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MONTI LEPINI Consiglio
Direttivo della Sottosezione C.A.I. di Sezze Reggente: Maurizio Giusti Consiglieri: Magnarelli Lorenzo, Malandruccolo Antonio, Tramentozzi Enzo, Carissimo Lidano, Luffarelli Fabbio |
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Sezze 30 Agosto 2012 27a fiaccolata della Semprevisa – anno 2012 – Il
reggente Maurizio Giusti |
alcune
foto di repertorio delle varie attività dell'associazione Maurizio Giusti e Lorenzo Magnarelli premiano lo scalatore setino Daniele Nardi
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Lo
STATUTO Conforme
alle regole Sezionali alle quali si fa riferimento in Pieno Restando
nella Propria AUTONOMIA Art.
1 – Denominazione
e Durata E’
costituita, con sede legale in Sezze
l’associazione denominata “CLUB ALPINO ITALIANO
– Sottosezione di Sezze.” con sigla “CAI – Sottosezione di Sezze
Sezione di Latina ”, struttura
periferica del Club Alpino
Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti. E’ soggetto di diritto
privato, dotato
di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa,
funzionale e patrimoniale.
Si rapporta al Raggruppamento (regionale o provinciale) del Club Alpino Italiano,
Lazio. L’associazione
ha durata illimitata. L’anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. Art.
2 – Natura L’Associazione,
che non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata
a principi di democraticità, uniforma il proprio ordinamento allo Statuto
ed al Regolamento
Generale del Club Alpino Italiano. SCOPI
E FUNZIONI Art.
3 – Scopi L’Associazione
ha per scopo di promuovere l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza
e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l’attività
Sociale, e la tutela del loro ambiente naturale. Per
conseguire tali scopi, provvede: a)
alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e
bivacchi; b)
al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri,
delle opere alpine,
e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle
competenti; c)
alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione
di iniziative ed
attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche,
sci-alpinistiche, speleologiche,
naturalistiche, dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche; d)
alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole
competenti in materia,
o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività
alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche,
naturalistiche, dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche; e)
alla programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del CAI,
competenti per materia,
per la formazione di Soci dell’associazione come istruttori di alpinismo
e scialpinismo,
ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c)
e d); f)
alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali,
di attività scientifiche,
culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di
ogni aspetto
della montagna; g)
alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla
valorizzazione dell’ambiente
montano; h)
alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre
Sezioni, di idonee iniziative
tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello
svolgimento di
attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche,
sci-alpinistiche, speleologiche,
naturalistiche, dell’alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S.
al Soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime; I)
a pubblicare il periodico sotto sezionale(non c’è obbligo) denominato
“(Un Titolo Opportuno)” del quale è editrice e proprietaria; l)
a provvedere alla sede dell’associazione, a curare la biblioteca, la
cartografia e l’archivio. I)divulgare
cultura della montagna con mezzi idonei
E’
vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad
eccezione di quelle ad
esse connesse Art.
4 Nei
locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le
attività istituzionali.
Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non
previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del
Presidente. TITOLO
II SOCI Art.
5 – Soci Sono
previste le seguenti categorie di Soci: benemeriti, ordinari, familiari e
giovani. Non
è ammessa alcuna altra categoria di Soci. Partecipano
alla attività della SOTTOSEZIONE con gli stessi diritti dei Soci ordinari
i Soci CAI appartenenti
alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall’Assemblea. Il
Socio della Sottosezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari
meriti alpinistici o benemerenze
nell’attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un
albo d’onore
della Sottosezione stessa. Art.
6 - Ammissione Chiunque
intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al
Consiglio Direttivo
della Sezione, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo, controfirmato
da almeno un Socio presentatore, iscritto alla Sezione da almeno due anni.
Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la
potestà. Il
Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la
domanda decide sull’accettazione.
La domanda presentata nell’ultimo bimestre dell’anno ha effetto per l’anno
successivo. Art.
7 – Quota associativa Il
Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione: a)
la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del
distintivo Sociale, delle
copie dello Statuto e del Regolamento Generale dei CAI e di quello
sezionale, che gli
vengono consegnati all’atto dell’iscrizione; b)
la quota associativa annuale; c)
il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni Sociali e per le
coperture assicurative; d)
eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali. Le
somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono
essere versate entro
il 31 marzo di ogni anno. Il
Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita
sezionale, né usufruire
dei servizi Sociali, né ricevere le pubblicazioni. Il Socio è
considerato moroso se
non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale
entro il 31 marzo
di ciascun anno Sociale. Il Consiglio Direttivo accerta la morosità,
dandone comunicazione
al Socio. Non
si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l’anzianità di
adesione, se non previo
pagamento alla Sezione alla quale si era iscritti delle quote associative
annuali arretrate.
Il Socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti
spettanti ai Soci. Art.
8 – Durata La
partecipazione della vita associativa si estende a tutta la durata del
rapporto Sociale. Non
sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da
questi autorizzate.
Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o
in contrasto
con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI. Le prestazioni
fornite dai
Soci sono volontarie e gratuite. Art.
9 Dimissioni Il
socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le
dimissioni devono essere presentate per
iscritto al Consiglio direttivo della Sezione sono irrevocabili
ed hanno effetto
immediato, senza restituzione dei ratei della quota Sociale versata. Il
Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. Il
trasferimento da una Sezione
ad un’altra deve essere comunicato immediatamente alla Sezione di provenienza
dalla Sezione presso la quale il Socio intende iscriversi. Il
trasferimento ha effetto
dalla data di comunicazione. Art.
10 - Perdita della qualità di Socio La
qualità di Socio si perde: per estinzione della persona giuridica che
abbia conseguito iscrizione
come Socio benemerito o per morte del Socio, per dimissioni, per morosità
o per
provvedimento disciplinare. Art.
11 - Sanzioni disciplinari Il
Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un
contegno non conforme
ai principi informatori del Club Alpino Italiano ed alle regole della
corretta ed educata
convivenza i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare. Art.
12 - Ricorsi In
conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal
Regolamento disciplinare,
contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al
Collegio Regionale
o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante
di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare
ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale
dei Probiviri
del Club Alpino Italiano. TITOLO
III SEZIONI Art.
13 – Organi della Sezione Sono
organi della Sezione almeno i seguenti: -
l’Assemblea
dei Soci; -
il
Consiglio Direttivo; -
il
Presidente; -
il
Collegio dei Revisori dei Conti. ASSEMBLEA
DEI SOCI Art.
14 – Assemblea L’Assemblea
dei Soci è l’organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti
i Soci ordinari
e familiari di età maggiore di anni diciotto, le sue deliberazioni
vincolano anche gli
assenti o i dissenzienti. L’Assemblea: -
adotta
lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione; -
elegge
il Presidente sezionale (in
alternativa l’elezione può essere effettuata dal Consiglio
Direttivo, prevedendolo all’art. 19) -
elegge
il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori dei conti ed i delegati all’Assemblea
dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci
maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite
dal presente
statuto, escluso il voto per corrispondenza; -
delibera
le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte
destinata alla
Sezione ed eccedente le quote stabilite dall’Assemblea dei Delegati; -
approva
l’operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d’esercizio e la
relazione del Presidente; -
delibera
l’acquisto, l’alienazione di immobili o la costituzione di vincoli
reali sugli stessi; -
delibera
lo scioglimento della Sezione; -
delibera
sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale in unica lettura; -
delibera
su ogni altra questione, contenuta nell’ordine del giorno, che le venga sottoposta
dal Consiglio Direttivo o da almeno ...... (numero
o percentuale)
Soci, aventi
diritto al voto. Art.
15 – Convocazione L’Assemblea
ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all’anno entro il termine perentorio
del 31 marzo per l’approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche
Sociali. L’assemblea
straordinaria può essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo
lo ritenga
necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR,
del Collegio
dei revisori dei Conti della Sezione oppure da almeno ... (numero o percentuale)
Soci maggiorenni della Sezione. Art.
16 – Partecipazione Hanno
diritto di intervenire all’Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i
Soci ordinari e familiari
maggiorenni in regola con il pagamento della quota Sociale relativa
all’anno in cui
si tiene l’assemblea; i minori di età possono assistere
all’Assemblea. Ogni
Socio può (oppure:
non può)
farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non
sia componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche
nelle votazioni
a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni Socio delegato può
portare n.
… deleghe (se
consentite). Per
la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per
delega, di almeno della
metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà
tenersi almeno
ventiquattro ore dopo la prima, l’Assemblea è validamente costituita
qualunque sia
il numero dei presenti. E’ escluso il voto per corrispondenza. Art.
17 – Presidente e Segretario dell’Assemblea L’Assemblea
nomina un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori; spetta alla Commissione
verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle
deleghe ed in generale il diritto di partecipare all’Assemblea. Art.
18 – Deliberazioni Le
deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante
votazioni per alzata
di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità
decisa dalla
maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto. Le
cariche Sociali sono elettive e a titolo gratuito. Per la designazione e
per l’elezione alle
cariche Sociali il voto è libero, in quanto l’elettore ha diritto di
esprimere il proprio voto
a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato
ufficialmente come candidato
alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso
pertanto dal
procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione,
inclusa quella
per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore
anzianità di iscrizione
al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio può trovarsi
eletto contemporaneamente a più di una carica Sociale. Le
deliberazioni concernenti l’acquisto, l’alienazione o la costituzione
di vincoli reali su immobili
devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi
diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l’approvazione
da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo. La
deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza
di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto. Tutte
le deliberazioni dell’Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione
all’albo sezionale
per almeno quindici giorni. CONSIGLIO
DIRETTIVO Art.
19 –Composizioni e funzioni Il
Consiglio Direttivo è l’organo di gestione della Sezione e si compone
di numero ... (almeno
quattro) componenti, più il Presidente, eletti dall’Assemblea dei Soci. Il
Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni: -
convoca
l’Assemblea dei Soci; -
propone
all’Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione; -
redige,
collaziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione; -
pone
in atto le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci; -
adotta
gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite
dall’Assemblea dei Soci
per cui è responsabile in via esclusiva dell’amministrazione, della
gestione e dei relativi
risultati; -
cura
la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione; -
delibera
la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal
presente statuto; -
delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci; -
delibera
sulle domande d’iscrizione di nuovi Soci; -
delibera
la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina
l’attività; -
cura
l’osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del
presente statuto
sezionale; -
proclama
i Soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settantacinquennali Nella
sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il
Presidente (se
non di competenza dell’Assemblea),
il Vice Presidente; nomina inoltre il tesoriere ed il
segretario, che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte
del Consiglio Direttivo
e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto. Art.
20 - Durata e scioglimento Gli
eletti durano in carica non più di tre anni e sono rieleggibili una prima
volta e lo possono
essere ancora dopo almeno un anno di interruzione. (quest’ultima
disposizione può
essere derogata dallo statuto delle sezioni per le cariche elettive dei
propri organi, escluso
il presidente sezionale). Il
Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza
giustificato motivo,
non siano intervenuti a n. 3 riunioni
consecutive. Al
consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei
non eletti con la
stessa anzianità del sostituito. Qualora
vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l’assemblea
per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi
eletti assumono
l’anzianità dei sostituiti. In
caso di dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei
Revisori dei conti, entro
quindici giorni, convoca l’Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi
trenta giorni dalla
convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Art.
21 - Convocazione Alle
riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati
all'Assemblea Generale
del CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il
Presidente può
altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo,
anche persone estranee,
qualora lo ritenga utile o necessario. Art.
22 – Modalità di convocazione Il
Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal consigliere anziano
o da chi ne fa le
veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri almeno una volta ogni mese
mediante avviso
contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data, l’ora della
convocazione, ed inviato
almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le
riunioni del Consiglio
Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o,
in caso di
sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di
entrambi dal consigliere
con più anzianità di iscrizione al CAI. All'insorgere
di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione
che riguardi il componente del Consiglio direttivo, il suo coniuge o il
convivente, i
suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può
partecipare alla discussione
né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo
o di ispezione. I
verbali delle sedute sono redatti dal segretario o da un consigliere
all’uopo designato, approvati
nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante.
I verbali
possono essere consultati dai Soci nella sede Sociale, previa richiesta al presidente,
che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di
stralci dei singoli
atti consultati. PRESIDENTE Art.
23 - Compiti e nomina del Presidente Il
Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha
poteri di rappresentanza
che può delegare con il consenso del consiglio direttivo; ha la firma Sociale;
assolve almeno le seguenti funzioni specifiche: -
sottoscrive la convocazione dell’assemblea dei Soci; - convoca e
presiede le riunioni del consiglio direttivo -
presenta all’assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal
conto economico
dell’esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione; -
pone in atto le deliberazioni del consiglio direttivo -
in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del
Consiglio Direttivo,
che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta
utile. Il
candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della
elezione deve aver maturato
esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle
strutture periferiche
o deve avere anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due
anni Sociali
completi. Il
Presidente è nominato dall’Assemblea dei Soci (in
alternativa dal Consiglio Direttivo), secondo
le modalità stabilite dallo statuto della Sezione. TESORIERE
E SEGRETARIO Art.
24 – Compiti del Tesoriere Il
Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne
tiene la contabilità,
conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento
unitamente al Presidente. Art.
25 –Compiti del Segretario Il
Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà
attuazione alle delibere
di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione. COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI (SOLO PER LE SEZIONI) – LE SOTTOSEZIONI NELLA
EVENTUALITA’ FANNO RIFERIMENTO ALLE SEZIONI) Art.
26 – Composizione e durata Il
Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo di controllo contabile e
amministrativo della gestione
finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. E’ costituito da
almeno tre componenti,
Soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a
due anni
sociali completi. Durano in carica tre anni (non più di tre anni), sono
rieleggibili. Il
Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente tra i propri
componenti effettivi, che ha
il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio: i componenti
del Collegio intervengono
alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto ed assistono
alle sedute dell’Assemblea dei Soci. E’
compito dei Revisori dei conti: -
l’esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio
previsionale della Sezione,
predisponendo apposita relazione da presentare all’assemblea dei Soci; -
il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione
o della Sottosezione; -
la convocazione dell’assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi
irregolarità contabili
o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio
Direttivo. TITOLO
IV CARICHE
SOCIALI Art.
27 – Condizioni di eleggibilità Sono
eleggibili alle cariche Sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei
seguenti requisiti:
siano iscritti all’associazione da almeno due anni; non abbiano
riportato condanne
per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali
diretti o indiretti
nella gestione del patrimonio Sociale; siano persone di capacità e
competenza per
attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento
generale del Club
Alpino Italiano. La
gratuità della cariche esclude esplicitamente l’attribuzione e
l’erogazione al Socio, al coniuge
o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di
compenso, comunque
configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale,
durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico,
nonché per
almeno tre anni dopo la loro conclusione. Non sono eleggibili alle cariche
Sociali o candidabili
ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club alpino
italiano o
quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture
centrale o periferiche. TITOLO
V COMMISSIONI,
GRUPPI E SCUOLE Art.
28 – Commissioni, Gruppi e Scuole Il
Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni
e scuole, formati
da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell’attività associativa,
determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri,
specialmente definiti
in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo. Il
Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico-
organizzativa ed amministrativa
in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTC/OTP di riferimento. Tali
gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno
rappresentanza esterna
né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate
dalla Sezione
all’attività del gruppo stesso. E’ vietata la costituzione di gruppi
di non Soci. TITOLO
VI SOTTOSEZIONI Art.
29 – Costituzione Il
Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo
Statuto e dal Regolamento
Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni; la sottosezione fa parte
integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del
numero dei
delegati elettivi all’assemblea dei delegati del CAI. I Soci della
Sottosezione hanno gli
stessi diritti dei Soci della Sezione. La Sottosezione dispone del grado
di autonomia previsto
dall’ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti
diretti con
la struttura centrale. Ha
un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della
Sezione e che
è soggetto all’approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del
Consiglio Direttivo
della Sezione. TITOLO
VII PATRIMONIO Art.
30 –Patrimonio Il
patrimonio Sociale è costituito da beni mobili ed immobili; da eventuali
fondi di riserva
costituiti con l’eccedenza di bilancio; da qualsiasi altra somma che
venga erogata da
enti o privati. Le entrate Sociali sono costituite: dalle quote
associative annuali; dai canoni
dei rifugi ed altri introiti sui beni Sociali; dai contributi di Soci
benemeriti ed enti pubblici;
da altre donazioni, proventi o lasciti. I fondi liquidi che non siano
necessari per le
esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario
o postale intestato
alla Sezione stessa. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio
Sociale. Gli utili
e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione
delle attività istituzionali.
E’ vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di
utili, avanzi di
gestione, fondi riserve. TITOLO
VIII AMMINISTRAZIONE Art.
31 – Esercizio Sociale Gli
esercizi Sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di
ogni esercizio
il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni
del Presidente
e del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere presentati
all’Assemblea dei
Soci per l’approvazione. Il bilancio reso pubblico mediante affissione
all’albo sezionale
per almeno quindici giorni antecedenti l’Assemblea dei Soci, deve
esporre con chiarezza
e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal
bilancio devono
espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. In
caso di scioglimento della Sezione, che comporta il contemporaneo
scioglimento della Sottosezione,
le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione da farsi
sotto il controllo
del Collegio nazionale dei revisori dei conti del Club Alpino Italiano,
sono assunte
in consegna e amministrate per non più di tre anni dal CDR competente;
dopo tale
periodo restano acquisite al patrimonio del GR interessato. In caso di
scioglimento di
una SottoSezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla
liquidazione, da farsi sotto
il controllo del Collegio regionale o interregionale dei revisori dei
conti competente per
territorio, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione.
I Soci della
sottoSezione mantengono la loro iscrizione alla Sezione. TITOLO
IX CONTROVERSIE Art.
32 – Tentativo di conciliazione La
giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di
giudizio: il primo
a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale
o Interregionale
dei Probiviri è l’organo giudicante di primo grado, il Collegio
Nazionale dei Probiviri
è l’organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero
insorgere tra
i Soci o fra i Soci ed organi periferici, relative alla vita Sociale, non
potranno essere deferite
all’autorità giudiziaria, né al parere o all’arbitrato di persone o
enti estranei al sodalizio,
senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo
le norme
procedurali stabilite dallo Statuto, da Regolamento Generale del CAI e dal regolamento
disciplinare, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l’intero
iter della controversia
relativa. Art.
33 – Rinvio alle norme del Club alpino italiano Per
tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le
disposizioni dello Statuto
e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. Il presente
ordinamento entrerà
in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di
indirizzo e controllo
del CAI. Ogni
modifica del presente statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall’Assemblea
dei Soci della Sezione. Essa acquisterà efficacia solo dopo
l’approvazione da
parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI. Il
su esteso testo è stato approvato dal Consiglio Direttivo della
Sottosezione di Sezze in quanto fa riferimento in pieno allo Statuto della
Sezione di Latina nella seduta del 20/06/2007 |