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Statuto Regione Lazio |
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Nella
mattinata di mercoledì 19 gennaio 2005, presso l’Auditorium
“Mario Costa” di Sezze, gli amministratori provinciali e
comunali hanno promosso un convegno dedicato al Nuovo Statuto della
Regione Lazio. Approvato
in data 11 novembre 2004, il Nuovo
Statuto Regionale ha nel Titolo I - PRINCIPI FONDAMENTALI
- (composto da nove articoli), il suo cuore pulsante. In
modo particolare segnaliamo come negli articoli 6, 7, 8 e 9 sono
raccolti i principi più autentici di ogni comunità civile. Pensando di
fare cosa utile, riportiamo il testo integrale della porzione segnalata
della nuova legge statutaria, evidenziando alcune parti che a noi stanno
più a cuore. Contemporaneamente invitiamo tutti a riflettere sui
contenuti di questo testo e sulla distanza che, ancora oggi, intercorre
tra i principi riportati e la realtà che viviamo tutti i giorni nella
nostra regione. Art.
6 (Diritti
e valori fondamentali) 1. La Regione
fa propri i principi della Dichiarazione universale dei diritti umani. 2. Riconosce
il primato della persona e della vita, tutela i diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza
sanciti dalle convenzioni internazionali nonché il diritto degli
anziani ad un’esistenza dignitosa ed indipendente nell’ambito
familiare e sociale. 3.
Salvaguarda e valorizza il diritto alla libertà e garantisce
l’eguaglianza di ogni componente
della comunità laziale nell’esercizio dei diritti civili, sociali,
economici e politici sanciti dalla Costituzione e dalla Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea. 4. Opera
affinché siano garantiti i diritti alla riservatezza della sfera
personale dei singoli individui, i diritti dei consumatori nonché il
diritto alla informazione ed alla fruizione dei mezzi di comunicazione
di massa e delle reti informatiche. 5. Riconosce
nel diritto al lavoro di ogni persona e nella funzione sociale del
lavoro valori fondamentali ed irrinunciabili ai quali ispirare la
propria attività e assume iniziative per rendere effettivo tale
diritto. 6.
Rimuove ogni ostacolo che impedisce la piena parità delle donne e degli
uomini nei vari settori di attività attraverso l'attivazione di azioni
positive. Garantisce le pari opportunità tra donne e uomini
nell'esercizio delle funzioni regionali ed assicura l'equilibrio tra i
sessi nelle nomine e designazioni di competenza degli organi regionali. 7. Promuove i
valori della democrazia, della partecipazione e del pluralismo,
ripudiando ogni forma di discriminazione e di intolleranza e sostiene il
libero svolgimento delle attività nelle quali si esprime la personalità
umana e la coscienza democratica, civile e sociale della Nazione. 8.
Fa propri i principi della Carta europea dell’autonomia locale e si
impegna a darne piena attuazione. 9. Promuove
la pace e l'amicizia tra i popoli e sostiene ogni iniziativa volta a
favorire la loro realizzazione. 10. Collabora
con la Chiesa cattolica, nel rispetto delle previsioni del quadro
concordatario nonché con le confessioni religiose con le quali lo Stato
stipula intese, al fine di tutelare la dignità della persona e
perseguire il bene della comunità, in conformità ai principi della
Costituzione. Art.
7 (Sviluppo
civile e sociale) 1. La
Regione, ispirandosi al principio di solidarietà, persegue
l’obiettivo della tutela delle fasce più deboli della popolazione
operando per il superamento degli squilibri sociali, anche di carattere
generazionale, presenti nel proprio territorio e promovendo iniziative
dirette ad assicurare ad ogni persona condizioni per una vita libera e
dignitosa. Promuove come obiettivi prioritari la salvaguardia della
salute, la piena occupazione e la tutela delle lavoratrici e dei
lavoratori, la disponibilità abitativa, la mobilità, la diffusione
dell’istruzione e della cultura. 2. Per il
raggiungimento dei propri fini di sviluppo civile e sociale, la Regione,
tra l’altro: a) promuove
ogni iniziativa per garantire ai bambini la protezione e le cure
necessarie per il loro benessere; b) riconosce
i diritti della famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio
e la sostiene nell’adempimento della sua funzione sociale; c) favorisce
l’integrazione degli stranieri, regolarmente soggiornanti, nel
rispetto delle loro culture nonché le relative associazioni e comunità; d) favorisce
e rinsalda i legami culturali con gli emigrati laziali all’estero e le
loro associazioni
e comunità; e) garantisce
adeguati livelli dei servizi pubblici in tutto il territorio regionale; f) opera per
realizzare un sistema integrato di interventi e servizi di prevenzione,
cura e assistenza socio-sanitaria adeguato alle esigenze della
popolazione e informato al principio del pieno rispetto della dignità
della persona e, in particolare, dei minori, degli anziani e dei
disabili; g) persegue
una politica abitativa che, compatibilmente con le esigenze di rispetto
del territorio e dell’ambiente, crei le condizioni per assicurare a
tutti il diritto ad un’abitazione adeguata, con particolare attenzione
ai giovani, ai nuclei familiari di nuova formazione e ai cittadini delle
fasce svantaggiate per condizioni economiche, sociali o personali; h) promuove
lo sviluppo dell’istruzione in ogni sua forma e grado, della
formazione professionale e della cultura, garantendo il diritto allo
studio e la libertà di scelta educativa; i) incentiva
lo sviluppo dell’attività sportiva, amatoriale e agonistica e ne
promuove lo svolgimento da parte di ogni individuo, riconoscendone gli
effetti positivi per il benessere psicofisico e per l’aggregazione
sociale; l) favorisce
l’iniziativa privata diretta allo svolgimento di attività e servizi
d’interesse generale; m)
agevola e sostiene le iniziative e le attività di utilità sociale
poste in essere da associazioni
e da organizzazioni non lucrative di solidarietà e di volontariato; n) favorisce
le iniziative imprenditoriali che consentono l’incremento dei livelli occupazionali; o) promuove e
favorisce la cooperazione a carattere di mutualità, riconoscendone la
funzione sociale. 3. La
Regione, al fine di garantire nel rispetto delle proprie competenze lo
sviluppo di una convivenza civile e ordinata, collabora con lo Stato e
con le autonomie locali per la realizzazione di interventi volti a
favorire un sistema integrato di sicurezza nel proprio territorio. Art.
8 (Sviluppo
economico) 1.
La Regione persegue l’obiettivo dello sviluppo economico e del
miglioramento della qualità della vita della popolazione secondo
criteri di compatibilità ecologica e di agricoltura sostenibile,
attenendosi alle effettive esigenze e vocazioni dei territori e delle
rispettive comunità. Riconosce
il mercato e la concorrenza e prevede l’intervento pubblico in tutti i
casi e le situazioni in cui l’iniziativa privata non sia in grado di
fornire adeguate prestazioni di interesse generale. 2.
Contribuisce alla realizzazione di infrastrutture e di opere di
interesse generale che consentano
al Lazio di divenire un primario polo di sviluppo in Europa e
nell’area mediterranea. 3. Opera per
rimuovere gli squilibri economici mediante la destinazione di risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di aree
territoriali svantaggiate, con particolare riguardo ai piccoli comuni,
alle aree rurali e montane nonché alle isole. 4.
L’iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con
l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla
libertà e alla dignità umana. Art.
9 (Valorizzazione
del patrimonio ambientale e culturale) 1.
La Regione, nel rispetto delle norme di tutela, valorizza l’ambiente,
il paesaggio e il patrimonio naturale in ogni sua specificità e
diversità biologica e promuove la salvaguardia dei diritti degli
animali previsti dalle convenzioni internazionali e dalla normativa
comunitaria. 2. Nel
rispetto delle norme di tutela, valorizza altresì il patrimonio
culturale, artistico e monumentale, salvaguardando, in particolare, i
nuclei architettonici originari e l’assetto storico dei centri
cittadini. 3.
Promuove la conservazione e la valorizzazione delle tradizioni e degli
usi delle comunità locali. |