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Consulta delle Associazioni |
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Regolamento interno Consulta delle Associazioni
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Articoli approvati |
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Il seguente regolamento, discusso ed approvato dall’Assemblea dei Delegati negli incontri del 26 febbraio e del 5 marzo 2007, copre le necessità organizzative per le attività della Consulta. Art.
1 La Consulta, con il sistema del voto
palese per alzata di mano, si dota del seguente “Regolamento
interno” allo scopo di rendere possibili le attività sociali. Ogni
norma, nel rispetto del Regolamento fornito dal Comune, viene proposta
dal Direttivo ed approvata dal 51% dei Delegati presenti alle assemblee
ordinarie. Art. 2 Nessun Delegato della Consulta può ricoprire incarichi politici,
né in partiti, né in movimenti o in liste civiche. Il Delegato che
dovesse ricoprire tali incarichi decade automaticamente da qualsiasi
funzione all’interno della Consulta. L’associazione interessata ha
la facoltà di reintegrare il rappresentante decaduto con un altro
aderente presentando regolare domanda. Art. 3 Il Consiglio Direttivo affida incarichi specifici ai singoli Delegati per
favorire le attività della Consulta e riconosce i gruppi spontanei di
lavoro che possono avere varie composizioni in base alle preferenze
delle associazioni che li compongono. Ogni gruppo di lavoro può dotarsi
di un rappresentante per facilitare la comunicazione con il Direttivo Art. 4 Alle
assemblee ordinarie della Consulta sono ammessi, oltre ai Delegati e al
funzionario comunale, un numero di uditori, a discrezione del
Presidente, senza diritto di voto e solo su richiesta del Presidente con
possibilità di intervento. Questo allo scopo di aprire il dialogo con
altri settori sociali e favorire l’ingresso nella Consulta di altre
associazioni. Per garantire il regolare svolgimento delle assemblee, il
Presidente ha la facoltà di allontanare alcuni o tutti gli uditori
intervenuti. L'articolo 5, discusso ed approvato dall’Assemblea dei Delegati negli incontri del 25 febbraio e del 25 marzo 2009, rivede l'elenco delle associazioni iscritte inserendo l'obbligo di partecipazione. Art. 5 Tutti
i soggetti iscritti alla Consulta hanno l’obbligo di partecipare ad
almeno uno degli incontri ordinari convocati nell’arco dell’anno. Le
date degli incontri ordinari sono riportate sul calendario affisso nelle
bacheche comunali e reso pubblico al primo incontro dell’anno. Qualora
un soggetto risulta assente a tutti gli incontri dell’anno il
Presidente provvederà a darne comunicazione al Sindaco e
contemporaneamente a sospendere il soggetto. La sospensione comporta la
perdita di tutti i diritti acquisiti con l’iscrizione, e porta il
soggetto allo stato di uditore (contemplato nell’art. 4). Il
soggetto sospeso può presentare ricorso al Sindaco e chiedere di essere
riammesso. |
Il
Presidente della Consulta delle Associazioni Ignazio
Romano |