Consulta delle Associazioni

Regolamento interno

Regolamento interno

 Consulta delle Associazioni 

 

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Articoli approvati

 

 

Il seguente regolamento, discusso ed approvato dall’Assemblea dei Delegati negli incontri del 26 febbraio e del 5 marzo 2007, copre le necessità organizzative per le attività della Consulta.

Art.  1     La Consulta, con il sistema del voto palese per alzata di mano, si dota del seguente “Regolamento interno” allo scopo di rendere possibili le attività sociali. Ogni norma, nel rispetto del Regolamento fornito dal Comune, viene proposta dal Direttivo ed approvata dal 51% dei Delegati presenti alle assemblee ordinarie.  

Art.  2

Nessun Delegato della Consulta può ricoprire incarichi politici, né in partiti, né in movimenti o in liste civiche. Il Delegato che dovesse ricoprire tali incarichi decade automaticamente da qualsiasi funzione all’interno della Consulta. L’associazione interessata ha la facoltà di reintegrare il rappresentante decaduto con un altro aderente presentando regolare domanda.  

Art.  3

Il Consiglio Direttivo affida incarichi specifici ai singoli Delegati per favorire le attività della Consulta e riconosce i gruppi spontanei di lavoro che possono avere varie composizioni in base alle preferenze delle associazioni che li compongono. Ogni gruppo di lavoro può dotarsi di un rappresentante per facilitare la comunicazione con il Direttivo

Art.  4

Alle assemblee ordinarie della Consulta sono ammessi, oltre ai Delegati e al funzionario comunale, un numero di uditori, a discrezione del Presidente, senza diritto di voto e solo su richiesta del Presidente con possibilità di intervento. Questo allo scopo di aprire il dialogo con altri settori sociali e favorire l’ingresso nella Consulta di altre associazioni. Per garantire il regolare svolgimento delle assemblee, il Presidente ha la facoltà di allontanare alcuni o tutti gli uditori intervenuti.

L'articolo 5, discusso ed approvato dall’Assemblea dei Delegati negli incontri del 25 febbraio e del 25 marzo 2009, rivede l'elenco delle associazioni iscritte inserendo l'obbligo di partecipazione.

Art.  5

Tutti i soggetti iscritti alla Consulta hanno l’obbligo di partecipare ad almeno uno degli incontri ordinari convocati nell’arco dell’anno. Le date degli incontri ordinari sono riportate sul calendario affisso nelle bacheche comunali e reso pubblico al primo incontro dell’anno. Qualora un soggetto risulta assente a tutti gli incontri dell’anno il Presidente provvederà a darne comunicazione al Sindaco e contemporaneamente a sospendere il soggetto. La sospensione comporta la perdita di tutti i diritti acquisiti con l’iscrizione, e porta il soggetto allo stato di uditore (contemplato nell’art. 4). Il soggetto sospeso può presentare ricorso al Sindaco e chiedere di essere riammesso.

Il Presidente della Consulta delle Associazioni

Ignazio Romano