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Consulta delle Associazioni |
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REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELLA CONCESSIONE
DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI, A FAVORE DI ENTI ED
ASSOCIAZIONI Consulta delle Associazioni
11
settembre 2007: Inviato il regolamento comunale per la disciplina
della concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici, a
favore di enti ed associazioni.
Il Dirigente |
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aggiornato al |
Albo Comunale |
12 settembre 2007
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CAPO INorme generaliArt. 1 Oggetto del regolamento Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e in attuazione dell’art. 68 dello Statuto Comunale, i criteri e le modalità per: a) la concessione di sovvenzioni; b) la concessione di contributi; c) l’attribuzione di vantaggi, di qualunque genere, ai soggetti di cui al successivo art.4 . Art.
2
Definizione degli interventi Ai soli fini del presente regolamento: a) per “concessione di sovvenzioni” : si intende il finanziamento totale, con interesse agevolato o a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, culturali, artistici, di ricerca e di studio; b) per “concessione di contributi” : si intende il finanziamento parziale di attività finalizzate al raggiungimento degli scopi di cui al precedente punto a); c) per attribuzione di “vantaggi economici” :si intende la concessione in uso di beni mobili ed immobili di proprietà dell’Ente. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le collaborazioni e i patrocini.
Art.
3
Commissione consultivaPer il riconoscimento delle agevolazioni previste dal presente regolamento deve essere preventivamente richiesto il parere alla Commissione Tematiche Sociali e Formazione. CAPO IIModalità delle concessioni Art. 4 Soggetti
beneficiari delle concessioni
Possono beneficiare delle concessioni di cui al presente capo, come definite dal precedente art. 2: le Cooperative sociali, le associazioni, i gruppi, i comitati, gli enti religiosi, non aventi personalità giuridica, la cui attività oggetto della sovvenzione abbia, per la popolazione amministrata, rilevante importanza sociale. Art.
5
Scopo delle concessioni Le concessioni sono finalizzate esclusivamente al perseguimento di un pubblico interesse, mediante la promozione di momenti di aggregazione sociale e culturale, e la promozione di momenti ritenuti preventivi rispetto a gravi fenomeni emarginativi. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati aventi anche sede fuori Comune, semprechè interessanti direttamente la popolazione amministrata. Art.
6
Carattere
delle concessioni Le concessioni di cui al presente capo possono avere carattere: a) straordinario: quando sono oggetto di un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri; b) continuativo: quando sono oggetto di convenzione e può costituire impegno anche per gli esercizi futuri, qualora supportate da un elaborato progettuale pluriennale (almeno triennale), ben definito negli obiettivi da raggiungere. Le concessioni di cui alla lettera a) sono deliberate dalla Giunta Comunale, mentre le concessioni di cui alla lettera b) sono deliberate dal Consiglio Comunale. In ogni caso occorre acquisire il parere della Commissione Tematiche Sociali e Formazione. Art.
7
Procedura per l’assegnazione delle concessioniI finanziamenti potranno essere assegnati solo a seguito di domanda documentata e motivata. Per consentire la razionalizzazione la Giunta Comunale provvederà all’emanazione di apposito bando indicando i termini per la presentazione delle richieste di contributo. Per le richieste inerenti l’utilizzo di beni immobili di proprietà dell’Ente per un periodo di tempo inferiore ad una settimana è sufficiente l’autorizzazione del Responsabile del Settore interessato. Dalla domanda dovranno chiaramente risultare: - l’oggetto dell’iniziativa; - numero delle persone che realizzano l’iniziativa; - il costo complessivo e la somma da finanziare; - l’indicazione di altri Enti cui sia stata fatta analoga richiesta. Entro trenta gg. dalla scadenza di presentazione, la commissione preposta esamina le domande e propone un programma di finanziamento alla Giunta Comunale, che delibera nel merito. Art.
8
Modalità di erogazioneTutte le concessioni saranno somministrate in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale, previa presentazione della documentazione attestante il rispetto del presente regolamento, nonché di una relazione sui risultati conseguiti. Nel caso non risultino pienamente rispettate le condizioni sopra descritte, la sovvenzione potrà essere proporzionalmente ridotta e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la concessione medesima.
CAPO IIICriteri
di priorità Programma di finanziamento Art. 9 Programma
di finanziamento
Gli stanziamenti di bilancio e le eventuali entrate derivanti da Enti Pubblici o da privati sono destinati al finanziamento delle attività sia a carattere continuativo che occasionale. Alle
associazioni registrate nell’apposito Albo Comunale è riservata una
quota pari all’80% dell’intera disponibilità finanziaria. Per ottenere l’iscrizione all’Albo Comunale, le associazioni non devono avere alcun scopo di lucro. Devono invece: - realizzare iniziative di natura sociale, culturale ed educativa tese a favorire l’integrazione multirazziale, a promuovere la valorizzazione del patrimonio culturale, a prevenire disagi culturali e sociali; - presentare annualmente il programma delle iniziative; - presentare il rendiconto delle iniziative realizzate l’anno precedente comprensive della relativa documentazione; - devono annualmente realizzare gratuitamente almeno due iniziative di interesse culturale, sociale o educativo nell’ambito di manifestazioni organizzate dal Comune e concordate con l’Ente. Art.
10
Copertura
finanziaria
Al finanziamento della spesa prevista dalle concessioni si farà fronte con: a) contributi pubblici o privati; b) fondi propri del bilancio comunale. L’ammontare complessivo delle erogazioni non potrà essere inferiore alle disponibilità dei capitoli relativi. Art. 11 Norme Finali Annualmente la Commissione procede alla revisione dell’Albo verificando se le diverse associazioni ammesse hanno realizzato i programmi presentati reiscrivendo solo quelle che hanno raggiunto gli obiettivi prefissati e quelle che adducano giustificate motivazioni. Il presente regolamento verrà notificato a tutte le associazioni. Le
manifestazioni, promosse dai soggetti beneficiari, dovranno
caratterizzarsi in tutte le forme di pubblicità, con la dizione: |